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TERMINI


 Consulting (nato Consulting - consulenza) - tipo di servizi (come di solito a pagamento) per i clienti che sono interessati a l'ottimizzazione della loro attività. Nei servizi di consulenza generale comprende l'analisi dei processi di business esistenti, assistenza ai clienti prospettive per lo sviluppo e l'uso di scientifico, tecnico, organizzativo e economica di innovazione in vista della materia e le caratteristiche business del cliente.
 In parole semplici, una società di consulenza (konsalter) alla fine si impegna ad aumentare senza scopo di lucro client di x per cento per il periodo. Per questo, come Generalmente konsalterul'autorità delegata ampio, fino a includere in komapnii leadership konsaltera cliente specializzata con la decisione giusta decisioni strategiche.

 Personal Consulting - una nuova linea di consulenza relativi alla counseling individuale sul rapporto tra persone, l'organizzazione del ritmo individuale e tempo della vita. A differenza consulenza psicologica per affrontare psicologica problemi di personalità, mira a creare strategie per uso personale lo sviluppo, la detuning della coscienza, che formano un sistema di relazioni.

 Tipi di consulenza: 

  Come abbiamo già scoperto le aree di consulenza può essere impostato. Ma in ciascuna delle direzioni si distinguono i seguenti tipi di servizi di consulenza:

 Analytics. Analisi delle imprese, l'efficienza produttiva, la situazione del mercato attuale, il movimento dei prezzi;

Previsione. Sulla base dell'analisi delle proiezioni allineati della società per il futuro;

 Counseling. Suggerimenti che colpisce qualsiasi parte dell'impresa. Essi possono influenzare il lavoro non appena l'azienda cliente e l'intero mercato in generale. Una revisione contabile della società-client;

 Partecipazione diretta alle attività della società cliente. La pianificazione, l'organizzazione della gestione aziendale, l'introduzione di sistemi di informazione, di assunzione del personale, corsi vari, ecc


 
Il diritto internazionale privato è una branca autonoma dell’ordinamento giuridico statale. Esso concerne, nella sua accezione più ristretta, l'insieme di regole atte a individuare il diritto materiale applicabile alle fattispecie che presentino significative connessioni con diversi sistemi giuridici nazionali. Tale è la funzione delle c.d. "norme di conflitto", disposizioni strumentali in quanto non finalizzate alla disciplina materiale del rapporto giuridico. In altri termini, le norme di diritto internazionale privato individuano la lex causae in base alla quale regolare rapporti che presentino elementi di estraneità rispetto all'ordinamento statale nel quale è sorta la questione (per esempio: un contratto di affitto di un immobile situato in Italia di proprietà di un cittadino francese, concluso con un cittadino tedesco, rispetto al quale sorge una questione relativa alla manutenzione straordinaria dello stesso).

 In un'accezione più estesa, il diritto internazionale privato disciplina anche questioni di "diritto processuale civile internazionale", quali la delimitazione della giurisdizione del giudice statale, ed i presupposti dell'efficacia e dell'esecuzione forzata delle sentenze straniere e degli atti pubblici resi all'estero da autorità straniere.

 A differenza del diritto internazionale pubblico, le norme di diritto internazionale privato, nella loro accezione ristretta o estesa, fanno generalmente parte dell'ordinamento giuridico internodei singoli Stati nazionali, in quanto sono emanate dai rispettivi organi legislativi e destinate ad essere vincolanti esclusivamente in essi.

 Vanno naturalmente fatti salvi i casi in cui le norme di diritto internazionale privato sono contenute in Convenzioni internazionali cui l'ordinamento interno si adegua tramite il procedimento di adesione e di esecuzione, oppure i casi di disposizioni normative coniate da organismi sovranazionali cui un determinato ordinamento statale appartiene (come ad esempio gli organismi comunitari europei).

 In entrambe queste ipotesi, la disciplina di conflitto sarà uniforme tra tutti gli Stati aderenti ad una determinata convenzione di diritto internazionale privato o comunque tenuti all'applicazione di una fonte normativa di origine sovranazionale.

 L'espressione "diritto internazionale privato" venne coniata, per la prima volta, dal giurista americano Joseph Story nell'opera "Commentaries on the conflict of laws", edita nel 1834.


 Il sistema italiano di diritto internazionale privato.

 Gran parte della teorizzazione italiana riguardante la relativa materia è da assegnare a Pasquale Stanislao Mancini, padre del sistema italiano di diritto internazionale privato. Già nel suo primo discorso come cattedratico della materia all'Università di Torino, Mancini teorizzò un sistema di norme improntato sui caratteri di neutralità e bilateralità delle norme, così da garantire il più ampio respiro e collegamento con la Comunità internazionale alla ricerca dell'uniformità delle soluzioni internazionali, problema a cui Mancini dedicò particolare attenzione. Con la codificazione del 1865 di cui Mancini fu relatore si affermarono tali principi, e dopo la morte dell'illustre giurista si insiediarono le Conferenze dell'Aja di diritto internazionale privato.

 Oggigiorno il testo di riferimento è la Legge di riforma del diritto internazionale privato n° 218 del 1995, in cui sono contenute le disposizioni, le c.d norme di conflitto, che disciplinano la materia.






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